Fecondazione assistita: Legge 40 e suoi contenuti

Fecondazione assistita: Legge 40 e suoi contenuti La controversa Legge 40 che regola la procreazione assistita, varata nel 2004 poi sottoposta a referendum nel 2005 venne normata con le linee guida ad opera dell’allora ministro della Sanita’ Livia Turco.
Ora arrivano delle novita’ per le cosiddette coppie infertili 1) e’ permessa la diagnosi prima dell’impianto, mentre prima era vietata la diagnosi preimpianto non di tipo osservazionale sull’embrione da impiantare in utero. 2) la possibilita’, ora ammessa di ricorrere a tecniche di procreazione assistita anche per coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie (assimilandolo quindi a caso di infertilita’).
Questa la sentenza della Corte Costituzionale. Inoltre e’ stata sancita l’autonomia decisionale del medico sulla valutazione di volta in volta del numero di embrioni da impiantare che quindi non e’ piu’ circoscritto a solo tre. Inoltre la possibilita’ di congelare gli embrioni prodotti ma non non utilizzati per scelta medica.
In sostanza la legge sancisce la possibilita’ di accedere alla procreazione assistita in presenza di sterilita’ della coppia, quando non ci siano altre soluzioni, che sia composta da persone adulte, di sesso diverso, viventi ed in eta’ fertile.
Non e’ consentita la tecnica eterologa mediante impiego di seme di persona estranea alla coppia.
Precisa che sono vietate le sperimentazioni sugli embrioni a meno che siano finalizzate alla sua tutela. E’ vietata qualsiasi manipoolazione che alteri il patrimonio genetico dell’embrione.
Infine e’ riconosciuta l’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario che lo deve pero’ dichiarare espressamente.
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